Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura aziendale prevista dal Decreto 81/08 “per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
In questo articolo cercheremo di rispondere alle domande più comuni sull’RLS.
Quanti rappresentanti sono necessari? Chi li elegge?
La legge stabilisce che il numero minimo di Rappresentanti per la Sicurezza dipende dal numero di lavoratori in azienda:
- 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.
Per le aziende fino 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori; nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto tra i rappresentati sindacali. Ricordiamo comunque che non necessariamente l’RLS deve essere interno all’azienda: è possibile nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST).
Quali sono i principali compiti dell’RLS?
L’RLS svolge una serie di importanti funzioni delineate dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. In primo luogo può partecipare alle visite e alle verifiche delle autorità competenti, con la possibilità di formulare le proprie osservazioni.
Inoltre è sua facoltà accedere a tutti gli ambienti di lavoro in cui sono presenti rischi e ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza provvede a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.
Per il corretto svolgimento delle sue mansioni il datore di lavoro deve garantirgli una adeguata formazione.