Formazione sulla Sicurezza per Stagisti e Tirocinanti

Hai un nuovo stagista e non sai se è obbligato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Siamo qui a risolvere i tuoi dubbi!
La risposta è sì! Il DLgs 81/08 considera infatti “equiparati ai lavoratori” anche il “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
In sostanza, il tirocinante è a tutti gli effetti paragonabile ad un lavoratore ed il datore di lavoro è obbligato dal Testo Unico sulla Sicurezza a osservare le stesse regole applicate per tutti gli altri dipendenti.
Quali sono gli obblighi previsti per i lavoratori?
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011 deve essere impartita:
– Una Formazione Generale della durata di 4 ore
– Una Formazione Specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.
L’azienda deve informare lo stagista sull’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Inoltre, ha il compito di designare un tutor che svolga il ruolo di referente in azienda per lo stagista, che ne segua l’attività e fornisca le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa.
Infine, tra gli obblighi in capo al datore di lavoro c’è anche la visita medica, così come stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 che impone la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge e anche per i soggetti equiparati ai lavoratori.