Nuova Normativa Antincendio: cosa cambia?

Il Ministero dell’Interno ha emanato nel corso del 2021 tre decreti in materia di antincendio, che sostituiranno e abrogheranno il DM 10 marzo 1998.
-Il dm 1 settembre 2021 rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore; inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato. (Decreto Controlli)
-Il dm 2 settembre 2021 definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio; (Decreto GSA)
-Il dm 3 settembre 2021 introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica. (Decreto Minicodice)
Due dei tre decreti antincendio, sono entrati in vigore il 4 ottobre del 2022. L’articolo 4 del cosiddetto “Decreto Controlli”, che riguarda la qualificazione dei tecnici manutentori, è stato invece prorogato ed entrerà invece in vigore il 25 settembre del 2023.
Vediamo nel dettaglio come cambia la normativa antincendio e quali sono le principali novità introdotte in materia di formazione.
Novità sulla formazione antincendio
In primo luogo cambia la denominazione dei corsi:
Rischio basso diventa Livello 1;
Rischio medio – Livello 2;
Rischio alto – Livello 3.
Le esercitazioni pratiche devono essere svolte necessariamente in presenza e sono diventate obbligatorie anche per il livello 1 oltre che per i corsi di livello 2 e 3. Le attività di formazione ed aggiornamento sulla parte teorica possono esser svolte in presenza o in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.
La normativa prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Nello specifico:
-Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
-Se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, è necessario frequentare un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
-Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021.
Vengono poi modificati gli obblighi relativi al Piano di Emergenza, che sarà obbligatorio per:
-I luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
-I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (è prevista una deroga nel caso in cui si tratti della presenza di meno di 10 lavoratori in un luogo aperto al pubblico non soggetto al DPR 151/2011 e/o non ubicato in attività soggetta: in questo caso è possibile attuare una misura semplificata);
-I luoghi di lavoro soggetti al DPR 151/2011;
Infine, viene introdotto l’obbligo di predisporre il registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio sui luoghi di lavoro nonché di effettuare regolarmente oltre ai controlli e alle manutenzioni specializzate, anche la sorveglianza visiva dei presidi da parte dei lavoratori presenti.
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