RSPP: compiti e responsabilità

Il D.Lgs 81/08 definisce L’RSPP ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta in sostanza di un consulente che collaborerà con il datore di lavoro nella gestione della salute e sicurezza del lavoro nella propria azienda.
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Nelle aziende più grandi e strutturate l’RSPP viene spesso affiancato da uno o più ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, con le stesse caratteristiche tecniche per poter svolgere tale ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
-Aziende artigiane fino a 30 addetti;
-Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
-Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
-Aziende della pesca fino a 20 addetti;
-Altre aziende fino a 200 addetti.
Compiti e responsabilità dell’RSPP
L’Rspp svolge importanti funzioni all’interno dell’azienda, come previsto infatti dall’articolo 33 del D.lgs 81/08 egli deve:
-Individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa;
-Elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive di cui all’art. 28 (Valutazione dei rischi);
-Partecipare alla redazione del DVR;
-Proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
-Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
-Partecipare alla riunione periodica prevista dall’art. 35;
–Informare i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art. 36;
Per svolgere il ruolo di RSPP è obbligatorio un corso di formazione con durata variabile a seconda del livello di rischio aziendale.
-Per attività relative a Uffici e Servizi, Commercio e Artigianato che prevedono un RISCHIO BASSO, il corso ha una durata di 16 ore;
-Per settori relativi a Agricoltura, Pesca, P.A. Istruzione, trasporti, Magazzinaggio che prevedono un RISCHIO MEDIO, il corso ha una durata di 32 ore;
-Per settori relativi a Costruzioni, Industria Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi Residenziali che prevedono un RISCHIO ALTO, il corso ha una durata di 48 ore.
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