Medico competente: ruolo e responsabilità

Il medico competente o medico del lavoro è una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro prevista dal Testo Unico sulla sicurezza. Egli collabora con il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute dei lavoratori.
In questo articolo scopriremo quali sono i compiti e le responsabilità di questa figura professionale.
Il D.Lgs. 81/08 pone la nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Il medico competente può operare come:
-Dipendente pubblico o privato di strutture convenzionate;
-Libero professionista;
-Dipendente del datore di lavoro;
I compiti del medico competente si suddividono essenzialmente in tre categorie: professionali, informativi e collaborativi.
Compiti di natura professionale
Indice dei contenuti
Riguardano in primo luogo il dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale sorveglianza consiste nell’obbligo di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici.
In particolare, le visite mediche inerenti la medicina del lavoro previste dal ministero della salute possono essere:
-Visite periodiche per valutare l’idoneità a svolgere una mansione specifica,
-Preventive in fase di preassunzione,
-Preassuntive,
-Su richiesta del lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali,
-In occasione del cambio della mansione,
-Dopo infortunio,
-Per congedo maternità,
-Alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il medico competente è tenuto inoltre a istituire e aggiornare le cartelle sanitarie di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, rispettando il segreto professionale.
Compiti di natura collaborativa
Il medico competente deve infatti cooperare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, predisponendo e attuando le misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. Dovrà inoltre effettuare una visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso.
Compiti di natura informativa
Essi consistono nel:
-Informare i lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti.
-Esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
–Informare il datore di lavoro dell’esito di accertamenti sanitari che abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o biologico, l’esistenza di un’anomalia imputabile a tale esposizione.
-Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, una copia della cartella sanitaria e di rischio.
Chi può svolgere questa funzione?
L’articolo 38 del D. Lgs. 81/08 chiarisce che la funzione di Medico Competente può essere esercitata soltanto da persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:
–Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori oppure in medicina legale;
–Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
–Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
Oltre ai requisiti sopra citati, i Medici devono risultare iscritti al rispettivo elenco nazionale.