Preposto: come cambia la normativa?

Il preposto per la sicurezza viene definito come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell’attività lavorativa garantendo l’applicazione delle direttive del datore di lavoro.
Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.
Una prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.
L’integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
La nomina del preposto diventa pertanto obbligatoria, malgrado non si abbiano precise informazioni relative alle modalità di individuazione. Si attendono comunque delle specifiche ulteriori per fare chiarezza in materia.
Poiché compiti e obblighi del preposto diventano più complessi e numerosi, si introduce inoltre la possibilità per il preposto di ricevere un pagamento per l’esercizio della sua funzione.
Nuovi obblighi del preposto
Gli obblighi del preposto già previsti all’articolo 19 del Testo Unico erano i seguenti:
–Sovrintendere e vigilare sui lavoratori controllando che attuino le disposizioni e gli obblighi in materia di sicurezza;
-Assicurarsi che le zone esposte a rischio grave e specifico siano accessibili solo a lavoratori con una formazione adeguata;
-Richiedere l’osservanza delle procedure di emergenza, dando istruzioni ai lavoratori su come abbandonare la zona pericolosa se è necessario;
–Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
-Astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere le attività se la situazione di pericolo grave e immediato persiste;
-Segnalare tempestivamente al datore di lavoro tutte le irregolarità riscontrate nei mezzi, nelle attrezzature, nei DPI;
–Fare rapporto al datore di lavoro su ogni condizione di pericolo riscontrata durante l’attività lavorativa;
-Frequentare corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;
Con le nuove disposizioni, si aggiungono ulteriori obblighi:
-Intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi, fornendo le dovute indicazioni di sicurezza;
–Interrompere l’attività del lavoratore che non attua le disposizioni di sicurezza e segnalarlo ai superiori diretti;
–Interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro, situazioni di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Il preposto acquisisce quindi un ruolo più centrale e significativo nella gestione della sicurezza.
Cosa cambia per la formazione
“le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
All’articolo 37 viene aggiunto il comma 7-bis che modifica anche la modalità di formazione del preposto, che ricordiamo è obbligatoria.
Le attività formative dovranno quindi essere svolte interamente con modalità in presenza. Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale, salvo verificarsi di episodi che influiscano sull’equilibrio della sicurezza in azienda e rendano necessario un aggiornamento ancor più frequente.
Formati con AS.CO!