Il ruolo del datore di lavoro

Il Dlgs 81/08 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo potrebbe essere occupato dal dirigente, cui spettano poteri gestionali, oppure da un funzionario con autonomia gestionale e di spesa.
Chiaramente, dato il suo ruolo, il legislatore attribuisce al datore di lavoro una serie di poteri, obblighi e responsabilità che in questo articolo andremo meglio a definire.
Obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare sono i seguenti:
– La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR)
– La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) . Ruolo che può essere comunque svolto anche dal datore di lavoro.
Gli obblighi che il datore di lavoro può delegare sono invece:
-Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
-Designare preventivamente i lavoratori incaricati per la gestione dell’emergenze, come gli addetti antincendio e di primo soccorso;
-Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
-Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
-Limitare l’accesso a zone esposte a rischio grave e specifico solo a lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento;
-Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
-Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
-Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
-Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
-Consegnare tempestivamente copia del DVR ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-Comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro;
-Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
-Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
-Comunicare in via telematica all’INAIL in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
– che essa risulti da atto scritto recante data certa;
– che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
– che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Responsabilità e poteri del datore di lavoro
Dagli obblighi previsti per il datore di lavoro derivano delle responsabilità ben precise che sono identificate, prima ancora che dal Testo Unico per la sicurezza, dalla Costituzione Italiana:
-Tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 32);
-Tutela del lavoro (art. 35);
-Tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia (art. 38);
-L’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana (art. 41).
Il contenuto di questi articoli si traduce in Responsabilità di tipo Civile e Penale che ricadono sul datore di lavoro e che sono normate e maggiormente definite all’interno del Codice Civile e del Codice Penale.
Infine, l’insieme dei poteri e delle facoltà del Datore di lavoro vengono riassunti nel termine “potere direttivo“, essi sono sostanzialmente:
-Potere decisionale;
-Potere di spesa;
-Potere di vigilanza e controllo sui lavoratori;
-Potere disciplinare.
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