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Sicurezza sul lavoro

16 Mag

Decreto lavoro 2023: Le novità per la sicurezza sul lavoro

  • By Asco
  • In Sicurezza sul lavoro
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decreto lavoro

Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023, interviene anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le novità rilevanti figurano maggiori compiti al medico competente, più tutele per i lavori aventi ad oggetto opere edili e un maggior controllo dell’attività formativa sulla sicurezza, anche per il datore di lavoro.

Esaminiamo insieme quali sono gli articoli del D.Lgs 81/08 che subiscono variazioni o integrazioni.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – Articolo 18

Indice dei contenuti

  • Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – Articolo 18
  • Tutela dei lavori di opere edili – Articolo 21
  • Obblighi del medico competente – Articolo 25
  • Formazione dei lavoratori – Articolo 37
  • Le verifiche periodiche delle attrezzature – Articolo 71
  • Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso – Articolo 72
  • Formazione per l’uso delle attrezzature – Articolo 73
  • Sanzioni per il datore di lavoro – Articolo 87

I datori di lavoro sono ora obbligati a nominare il medico competente per ogni singola azienda o, addirittura, per la singola unità produttiva all’interno della stessa azienda. Si tratta di una novità rilevante perché estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Tutela dei lavori di opere edili – Articolo 21

La nuova formulazione della lett. a) aggiunge alle precedenti tutele previste dal titolo III, ovvero l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, le tutele del titolo IV avente ad oggetto i cantieri temporanei o mobili inserendo tutti i lavori aventi ad oggetto opere edili. Il fine è quello di contrastare gli infortuni che spesso avvengono nell’ambito dell’edilizia intervenendo a tutela dei lavoratori autonomi o familiari.

Obblighi del medico competente – Articolo 25

Il medico competente in occasione delle visite di assunzione deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tenerne conto per formulare il giudizio di idoneità.

Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni.

Inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, deve comunicare al datore di lavoro un sostituto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38.

In precedenza invece, il medico competente poteva farsi sostituire da altri colleghi solo a seguito di nomina da parte del datore di lavoro.

Formazione dei lavoratori – Articolo 37

L’oggetto della modifica ha interessato il comma 2 aggiungendo la lettera b-bis, che regola la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione.

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

In sostanza l’obiettivo è quello di rafforzare i controlli in materia di formazione, uno strumento che il legislatore reputa essenziale per prevenire infortuni sul lavoro.

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Le verifiche periodiche delle attrezzature – Articolo 71

In particolare, è stato modificato il comma 12 che conferisce ai soggetti privati abilitati ai controlli la qualifica di incaricati di pubblico servizio. A seguito della modifica, essi risponderanno direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come previsto in precedenza.

Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso – Articolo 72

Si tratta di un’altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari.

Formazione per l’uso delle attrezzature – Articolo 73

Viene in questo caso ribadito l’obbligo formativo del datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71. Il fine è quello di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Sanzioni per il datore di lavoro – Articolo 87

Il riferimento è agli articoli precedenti sull’utilizzo delle attrezzature.

Qualora il datore di lavoro non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

“Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

  1. c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

 

Continua a seguirci per restare sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza sul lavoro!

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Asco

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