DUVRI: Cos’è e a cosa serve

Il DUVRI, “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze” è il documento obbligatorio che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Si parla infatti di rischi da interferenza quando più imprese svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro ed è fondamentale valutarli correttamente, al fine di evitare di incorrere in reato penale e sanzione amministrativa.
L’art. 26 del D. Lgsl 81/2008 stabilisce che l’elaborazione del DUVRI è responsabilità dell’azienda committente, sia nel caso si tratti di un privato che di una azienda pubblica. Con questo documento, il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo ed indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
Il DUVRI, dunque, che ha lo scopo:
-Di promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
-Di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.
Quando non è necessario il DUVRI?
I casi in cui il DUVRI non è obbligatorio sono i seguenti:
-Servizi di natura intellettuale;
-Mere forniture di materiali o attrezzature;
-Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
–Rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998;
-Svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr 177/2011);
-Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008).
Differenza tra DUVRI e DVR
Spesso si tende a confondere il DUVRI con il DVR (link articolo): in entrambi i casi si parla di valutazione dei rischi, tuttavia hanno ambiti di applicazione e destinatari differenti.
La differenza principale è che il DVR include tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, mentre il DUVRI solo quelli che insorgono dall’interferenza tra più attività.
Inoltre, sono diversi anche i soggetti responsabili della loro redazione:
-Il DVR è sempre di competenza del datore di lavoro;
-Il DUVRI è di competenza del committente dell’appalto, che non necessariamente coincide con il datore di lavoro.
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