Il DVR: Importanza e… Sanzioni!

L’acronimo DVR indica il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’articolo art. 18 del D.Lgs 81/08, all’interno del quale deve essere riportato ogni aspetto della valutazione dei rischi e a cui andranno allegati altri documenti relativi alla sicurezza aziendale. Si tratta di un registro completo che descrive a 360° la situazione della sicurezza aziendale, indicando per ciascun rischio valutato, le procedure e le misure di prevenzione individuate, le modalità in cui esse devono essere applicate.
Chi redige il DVR?
Considerato il momento culminante della Valutazione dei Rischi aziendali, redigere il DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, che si assume la responsabilità di quanto riportato al suo interno nel momento stesso in cui appone la firma sul documento.
Quando va redatto il DVR?
In occasione della costituzione di una nuova impresa, scatta per il datore di lavoro l’obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento. Nello specifico l’articolo 28 comma 3-bis specifica che il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
Cosa deve contenere il DVR?
I contenuti del documento di valutazione dei rischi sono indicati all’articolo 28 comma 2 del D.Lgs 81/08 e sono:
- una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
- la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
- la descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l’indicazione di quali figure devono occuparsene;
- l’individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
- l’individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
- una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
- la data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.
Quando è necessario aggiornare il DVR?
La normativa non pone alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l’aggiornamento DVR. Tuttavia specifica che il contenuto del documento deve essere rispondente alla situazione della sicurezza presente in azienda, ne consegue che il DVR va aggiornato tempestivamente all’insorgere di cambiamenti o eventi che rendano obsolete le misure di sicurezza attuate in azienda. Di norma, per aggiornare il contenuto del DVR il datore di lavoro ha una finestra temporale di 30 giorni dal verificarsi di:
- modifiche al processo produttivo aziendale (es. introduzione di nuovi macchinari o sostanze da cui derivino nuovi rischi);
- modifiche all’organizzazione del lavoro che incidano sulla sicurezza dei lavoratori;
- infortuni o mancati infortuni che mettano in luce nuovi rischi o inadeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere;
- cambiamenti all’interno dell’organigramma della sicurezza aziendale (es. cambio di RSPP, di RLS, Medico competente ecc);
- cambiamenti tecnico-normativi che richiedono la revisione in adeguamento ad esse;
- cambio sede o apertura di una sede distaccata.
Durante l’aggiornamento il Datore di Lavoro dovrà nuovamente avvalersi della collaborazione di RSPP e medico competente. Una volta aggiornato il documento una copia dello stesso deve essere consegnata tempestivamente al RLS.
Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?
In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno da €3.000 fino a €15.000 a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.
A dover di cronaca si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:
- l’ASL;
- l’INPS;
- l’INAIL;
- i Vigli del Fuoco;
- Ispettorato del lavoro.
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